Il centro studi di Confmprese area legale, con un intervento pubblicato su il sole24ore, arriva alla conclusione che “... il canone non è dovuto perché il bene non assolve in questo momento – a causa dell’ordine dell’autorità – alle funzioni per le quali è stato locato”.
Quindi è lecito concludere che il canone non sia dovuto per i giorni di chiusura dell’attività per ordine dell’autorità.
Gli articoli di legge richiamati sono il
- 1256 cc “si verifica un’impossibilità temporanea”;
- 1464 cc “impossibilità parziale con diritto ad ottenere una riduzione del corrispettivo”.
Per evitare contenziosi tra le parti sarebbe opportuno un dialogo per arrivare ad un accordo per questo periodo di chiusura forzata.
Resta inteso, che sarebbe possibile invocare la possibilità di una riduzione solo per quelle attività che sono rimaste chiuse.