Il nuovo Dlgs 1/2024 all’art. 2, co. 2 ha introdotto la facoltà, per titolari di reddito di lavoro dipendente e assimilati (art. 34 co. 4 Dlgs 241/1997) di presentare la dichiarazione dei redditi secondo le ordinarie modalità indicate all’articolo 51-bis del Dl 69/2013 (opzione per lavoratori privi di sostituto d’imposta) anche in presenza di un sostituto d’imposta tenuto ad effettuare il conguaglio.
La differenza rispetto agli anni precedenti sta nel dare la possibilità ai lavoratori di scegliere di percepire in un’unica soluzione l’importo spettante direttamente dall’agenzia delle entrate anche se titolari di regolare il rapporto di lavoro.
In questo modo si potrà evitare la lungaggine del rimborso in busta paga che, come molto spesso capita, avviene spalmato nei mesi da luglio a dicembre e, se non si riesce ad esaurirne l’entità per capienza, l’eventuale credito non rimborsato si deve obbligatoriamente riportare nella dichiarazione dell’anno successivo, comportando ulteriore ritardo nell’ottenere la totale somme del rimborso. Si ovvierà così anche al mancato rimborso per quei casi in cui il lavoratore, non avendo trattenute Irpef causa del basso reddito, (come nei rapporti part-time) non riesce ad ottenere rimborso del credito complessivo.